LA CONTRORIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO
Le novità introdotte tra dicembre 2008 e gennaio 2009
INTRODUZIONE
Il percorso della controriforma dell’autotrasporto, iniziato con la pubblicazione del D.Lgs. 286/05, ha conosciuto un duplice sviluppo a cavallo dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009, rendendo opportuno un ulteriore chiarimento.
Le novità (già anticipate nella precedente circolare esplicativa) hanno determinato alcune modifiche della legge 133/08 (adottate con il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2008, n. 201, pubblicata sulla G.U. del 22 dicembre 2008, n. 298 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione) e dall’altro hanno introdotto nuove regole nel contesto del D.Lgs. 286/05 (adottate con il D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, pubblicato sulla G.U. del 15 gennaio2009, n.11, ed entrato in vigore il 30 gennaio 2009). Nel richiamare i precedenti documenti esplicativi del nostro studio, sottolineiamo in particolare come le novità introdotte al D.Lgs. 286/05 modifichino sostanzialmente gli adempimenti posti a carico del committente dei trasporti, imponendo una revisione dei contratti in essere ed un’attenta gestione dei documenti emessi in occasione di ogni trasporto.
LE NOVITÀ INTRODOTTE ALL’ART. 83 BIS DELLA L. 133/08
Se, come meglio si vedrà nel successivo paragrafo, le novità introdotte al D.Lgs. 286/05hanno portata sostanziale, non altrettanto può dirsi con riferimento alle modifiche apportate all’art. 83 bis della L. 133/08, le quali hanno come unico effetto quello di meglio chiarire l’effettiva portata delle norme con cui è stato introdotto il meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo di trasposto alle variazioni del costo del gasolio. Al quarto comma dell’articolo 83 bis è stato in particolare esplicitato il principio per cui, se il contratto è stipulato in forma scritta, “prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti”. Anche se questo principio era già chiaramente enunciato nel D.Lgs. 286/05 ed era stato implicitamente riaffermato dall’art. 83 bis della L. 133/08 (in base al quale solo in caso di contratto non scritto il vettore ha diritto ad una tariffa “minima”), la precisazione risulta opportuna in quanto consente di eliminare ogni residuo dubbio in ordine al fatto che il contratto scritto costituisce strumento indispensabile per consentire alle parti di contrattare liberamente prezzi e condizioni del servizio.
Al comma 8 è stato soppresso l’ultimo periodo (“qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile”): tale modifica è stata fortemente voluta dalle associazioni rappresentative della committenza, con l’intento di eliminare uno degli elementi in base ai quali poteva risultare che quanto previsto al comma 8 in ordine alla possibilità per il vettore di chiedere al committente il pagamento della differenza tra quanto corrisposto a fronte di un servizio di trasporto e quanto dovuto applicando i dati dell’Osservatorio, risultasse applicabile sia ai contratti non scritti sia anche a quelli scritti. L’intento della committenza di rendere maggiormente chiaro il testo normativo è sicuramente condivisibile, anche se può risultare superfluo. A seguito dell’abrogazione del D.L. 82/93 (convertito in L. 162/93) ad opera dell’art. 3 del D.Lgs. 286/05, il termine prescrizionale dei diritti nascenti dai contratti di trasporto per via stradale è tornato infatti ad essere quello previsto dall’art. 2951 Cod. Civ., cosicché l’estensione a cinque anni di tale termine in relazione ai contratti non scritti ha richiesto l’espressa previsione del comma 8 dell’art. 83 bis L. 133/08, il quale si riferisce unicamente ai contratti non scritti.
La disposizione da ultimo abrogata era quindi pleonastica, e la sua abrogazione, pur rispondendo a esigenze di chiarezza dell’ordinamento, risulta sostanzialmente priva di effetti pratici in ordine alla disciplina applicabile al contratto di trasporto per via stradale. Al comma 10, che disciplina le modalità di calcolo dell’adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio sino al momento in cui saranno pubblicati i dati dell’Osservatorio e cioè la fase transitoria di applicazione della legge, è stato opportunamente chiarito, fugando i dubbi interpretativi sorti con la precedente versione della legge, che l’adeguamento tariffario opera in qualsiasi caso di “variazioni” del costo del carburante e non solo nel caso di suoi “incrementi”. Il costo del carburante influisce quindi sulla determinazione del corrispettivo dovuto al vettore tanto in caso di aumento, quanto in caso di diminuzione.
È stato anche modificato il comma 11 sotto un duplice aspetto:
- in primo luogo è stata posticipata la data da cui assumono rilevanza le variazioni del costo del gasolio, ora individuata nel 1° gennaio 2009 (precedentemente era il 1°luglio 2008);
- è stato inoltre opportunamente chiarito che, in alternativa a tale data, rileva “l'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data” (eliminando quindi in radice i dubbi, determinati dalla precedente formulazione, in ordine al fatto che potessero assumere rilevanza anche le variazioni del costo del gasolio intervenute prima della data espressamente indicata dalla norma).
Sono state infine determinate le modalità di individuazione dell’autorità competente a comminare le sanzioni di cui al comma 14, facendo rinvio ad un decreto che dovrà essere emanato “del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico”. Le modifiche apportate alla L. 133/08 non ne modificano sostanzialmente la disciplina, ma hanno l’effetto di chiarirne meglio l’effettiva portata, eliminando alcuni dei dubbi interpretativi da essa sollevati. Il legislatore si è quindi limitato ad un lavoro di rifinitura per eliminare i dubbi sollevati dalla versione originaria della norma, fermo restando che, sino a quando non saranno pubblicati i dati dall’Osservatorio, non ancora costituito, l’adeguamento tariffario dovrà essere calcolate in base ai parametri previsti dalla disciplina transitoria di cui al comma 10 dello stesso articolo (sul punto si rimanda ai precedenti documenti esplicativi).
LE MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. 286/05
Le modifiche introdotte al D.Lgs. 286/05, entrate in vigore il 30 gennaio, hanno per contro effetto sostanziale, introducendo una serie di nuovi adempimenti a carico del committente del trasporto e del vettore. Come già anticipato con il nostro precedente documento (NEWS – LA CONTRORIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO -3 dicembre 2008), è stato innanzitutto modificato l’art. 6 del D.Lgs. 286/05, nel quale sono individuati i requisiti cui fare riferimento per poter ritenere che un contratto sia stato stipulato in forma scritta ai sensi della normativa vigente in materia di trasporto stradale. Le novità sono sostanzialmente due:
- al primo comma è stato stabilito che il contratto di trasporto di merci su strada, “stipulato, di regola, in forma scritta”, deve comunque avere “data certa”;
- al terzo comma, indicando gli elementi essenziali del contratto scritto (e cioè gli elementi che, in base al sesto comma, devono essere inclusi nel contratto per poterlo considerare scritto), è stata introdotta la lettera e bis), in base alla quale nel contratto devono essere indicati anche “i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”.
La necessità di attribuire data certa al contratto di trasporto è diretta ad evitare che, nel caso di violazione da parte dell’autista di norme sulla sicurezza della circolazione stradale, il documento contrattuale sia redatto a posteriori, a fronte della richiesta delle autorità preposte ai controlli. La modifica, ispirata ad un estremo rigore formale, ha peraltro l’effetto di mettere a rischio tutti i risultati attualmente conseguibili optando per la contrattazione scritta (tra cui, soprattutto, la libera contrattazione dei prezzi del trasporto). L’attribuzione di data certa al documento in cui sono indicati tutti gli elementi del trasporto (e quindi anche i luoghi di carico e scarico e il peso effettivo della merce trasportata), non sembra infatti essere un’operazione facile, anche in considerazione del fatto che queste indicazioni sono generalmente contenute nell’ordine relativo a ciascun trasporto, diretto ad integrare – ove sia stato stipulato –il contratto quadro con cui è disciplinato l’intero rapporto tra committente e vettore. Nell’individuare gli strumenti per attribuire data certa ad un atto, l’art. 2704 del Codice Civile prevede, infatti, oltre all’autenticazione della firma dei sottoscrittori ad opera di Notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò legittimato, solo la registrazione; la morte di una delle parti o la sopravvenuta impossibilità di uno di coloro che l'hanno sottoscritto; la riproduzione del documento in atti pubblici o “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
L’attribuzione di data certa ad un contratto quadro risulta quindi relativamente facile, attraverso:
- l’autenticazione delle firme apposte sul contratto ad opera di Notaio;
- la scannerizzazione del documento, firmato da entrambe le parti, e la validazione temporale del file così conseguito con l’utilizzo di firma digitale certificata (ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/05, infatti, la “validazione temporale”è“il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”);
- la scannerizzazione del documento firmato da entrambe le parti e il successivo invio a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo del vettore (ai sensi dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. 82/05 infatti, “la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche”).
È inoltre astrattamente ipotizzabile il conseguimento dello stesso risultato con la procedura c.d. di “autoprestazione postale” (apposizione di timbro postale su piego consegnato chiuso ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 261/99), anche se è necessario segnalare che la giurisprudenza è oscillante nel riconoscere l’opponibilità ai terzi di questo strumento in considerazione del fatto che l’addetto alle poste non può verificare il contenuto del piego. Volendo seguire un’impostazione rigorosa, si dovrebbe quindi concludere che la necessità di attribuire data certa a tutti gli elementi necessari del contratto imponga di utilizzare gli strumenti sopra indicati, anche con riferimento ai singoli ordini di trasporto emessi in esecuzione del contratto quadro. Soltanto questa impostazione consente di tutelare nel modo più rigoroso il committente del trasporto, anche se è possibile conseguire un livello sufficiente di sicurezza nell’attribuzione di data certa al contratto quadro, a condizione che l’ordine di trasporto accompagni la merce durante il viaggio, in modo tale che in caso di verifica da parte delle autorità preposte sia possibile verificare che esso è stato emesso anteriormente alla presa in carico della merce da parte del vettore (si veda al riguardo anche quanto si dirà in prosieguo relativamente alla scheda di trasporto). Qualsiasi sia l’impostazione adottata, sembra in ogni caso preferibile utilizzare gli strumenti informatici, sia per la loro maggiore flessibilità, sia per evidenti ragioni economiche. Per quanto concerne l’indicazione dei “tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”, è opportuno che in sede di definizione del contratto il committente valuti con attenzione la propria tempistica operativa (considerando anche i tempi di carico e scarico dei suoi clienti e/o fornitori, presso cui la merce dovrà essere caricata/scaricata), al fine di evitare rivendicazioni a tale titolo da parte del vettore.
È inoltre opportuno predeterminare le penali dovute al vettore per il caso di ritardo sui tempi contrattualmente previsti, con una duplice finalità:
- da un lato, la predeterminazione di una penale svolge anche la funzione di valere come limite all’entità del risarcimento dovuto, evitando così che il vettore possa addebitare al committente l’importo che avrebbe conseguito per altri servizi, la cui effettuazione sarebbe stata possibile se fossero stati rispettati i tempi di carico/scarico;
- dall’altra consente al committente di “ribaltare contrattualmente” gli oneri da ritardo sul soggetto che ne sia in ipotesi responsabile.
L’altra novità sostanziale introdotta dal D.Lgs. 214/08 è l’istituzione della scheda di trasporto, finalizzata a “conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale” (art. 7 bis D.Lgs. 286/05). Questo documento dovrà essere compilato dal committente (il quale, ove non ottemperi a tale obbligo,è punito con “la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro”), e dovrà essere conservato dal vettore a bordo del mezzo utilizzato per il trasporto (il vettore che non ottemperi a tale obbligo incorrerà in una “sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro”, con contestuale fermo amministrativo del veicolo). È prevista la possibilità che sul veicolo, in alternativa alla scheda di trasporto, sia conservata copia del contratto o documentazione equivalente. Fermo restando che il contenuto della scheda di trasporto sarà definito con un successivo “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze” e che attualmente, ai sensi del comma 3, è previsto esclusivamente che essa indichi il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce, la norma merita particolare attenzione tanto da parte dei committenti del trasporto quanto da parte dei vettori. Questa disposizione ha infatti introdotto un generico obbligo di conservare a bordo del veicolo la documentazione contrattuale (o documenti, quali la scheda di trasporto o altri equipollenti, da cui sia possibile individuare alcuni elementi essenziali del contratto) sanzionandone la violazione sia con una pena pecuniaria, sia anche – con un evidente eccesso di rigore – con il fermo amministrativo del veicolo, sottratto alla discrezionalità atto dell'amministrativa (“all'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo”). Si suggerisce pertanto di provvedere – anche prima che sia pubblicato il decreto ministeriale con cui sarà definito il contenuto della scheda di trasporto – a consegnare al vettore, avendo cura che venga sempre conservata sul mezzo, la documentazione suppletiva idonea ad evitare che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo e che siano erogate le relative sanzioni.
È infatti possibile interpretare l’art. 7 bis del D.Lgs. 286/05 nel senso che, a prescindere dalla definizione del contenuto della scheda di trasporto, sia operante un generico obbligo di conservare a bordo di tutti i veicoli adibiti all’autotrasporto di cose per conto di terzi la scheda di trasporto, ovvero “copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente”: non avendo allo stato a disposizione concreti elementi per prevedere quale potrà essere l’interpretazione seguita dalle autorità preposte ai controlli, appare opportuno cautelarsi nel senso sopra indicato. Per completezza di informazione si deve aggiungere che le stesse sanzioni “si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto” e che tali sanzioni, per contro, non troveranno applicazione con riferimento “al trasporto di merci a collettame, così come definito” dall’emanando decreto ministeriale.
CONCLUSIONI
Le modifiche da ultimo introdotte enfatizzano maggiormente l’importanza del contratto scritto, il quale assurge in sostanza ad elemento fondamentale, tanto per il vettore, quanto per il committente, per il trasporto di merci su strada nel rispetto della vigente normativa. Si impone quindi una corretta definizione dei contratti di trasporto, siano essi spot o di durata, ed un’attenta predisposizione di tutti i documenti correlati, i quali, alla luce dell’introduzione dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 286/05, non costituiscono solo uno strumento per circoscrivere il rischio di sanzioni amministrative e/o di rivendicazioni tariffarie, ma diventano presupposto necessario per il proseguimento del viaggio, in caso di verifiche ad opera delle autorità competenti. In sostanza, in relazione ad ogni trasporto devono essere emessi documenti appropriati, che devono essere presenti sul mezzo per tutta la durata del viaggio. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per collaborare
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