SICUREZZA E SALUTE IN MAGAZZINO

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106 del 3 agosto 2009). Il Decreto Legislativo ha recepito in Italia le Direttive Europee in tema di sicurezza e salute e ha coordinato in un unico testo tutte le precedenti norme emanate sulla materia.

Quando si parla di Magazzino (ma in generale per tutte le attività lavorative) il testo unico pone l’accento, tra gli altri, su tre aspetti:

  • Formazione
  • Controllo
  • Valutazione dei rischi 

1) La formazione del personale ha assunto un rilievo molto importante, il primo passo per prevenire è conoscere i rischi dell’attività che svolgiamo tutti i giorni, e conoscere quali sono gli strumenti che questi rischi ci permettono di ridurre. È per questo che uno specifico accordo della Conferenza Stato Regioni, dando esecuzione ad un articolo del testo unico (art.37 comma 2), ha stabilito qual è la durata minima della formazione (e la frequenza di aggiornamento) che devono svolgere i dipendenti, in funzione sia del ruolo ricoperto in azienda, che del livello di rischio dell’attività svolta; l’accordo ha anche definito quali devono essere i requisiti dei Formatori chiamati a svolgere tale attività.

Il Testo unico, all’articolo 79 e nell’allegato VIII, definisce ed indica quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) minimi e indispensabili da adottare, in funzione dell’attività svolta, per la protezione e salvaguardia della persona (scarpe anti infortunistiche, occhiali, caschetti, ecc). È importante mettere in evidenza, che così come per altri precetti della legge, vengono indicati solo i requisiti minimi il cui rispetto non libera il datore di lavoro da responsabilità in caso di incidente, là dove non dimostri che tutto quanto possibile è stato fatto per la prevenzione dell’infortunio.

In tema di formazione un capitolo a parte merita quello relativo ai carrelli elevatori, per i quali è stata introdotta la necessità di avere una specifica abilitazione all’utilizzo (anche in questo caso si deve fare riferimento ad un accordo della Conferenza Stato Regioni dell’anno 2012 e diventato pienamente esecutivo a partire dal marzo 2013). L’abilitazione all’utilizzo del carrello, ottenuta a seguito della formazione ha una validità di 5 anni, e va rinnovata ogni 5 anni con la partecipazione ad un corso di aggiornamento. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo erano incaricati dell'uso dei carrelli, devono comunque effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo stesso (quindi entro il 12 marzo 2015).

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2) Con l’introduzione del Testo Unico il Controllo, oltre a essere inteso come la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dei dipendenti, è stato anche recepito come verifica del corretto funzionamento delle macchine e dell’idoneità delle attrezzature di lavoro (art 71). In particolare l’estensione dei controlli alle attrezzature ha portato alla necessità di verificare periodicamente anche le scaffalature presenti in magazzino, generando non pochi problemi di interpretazione (a dire il vero non ancora risolti) su chi debba eseguirli (personale dell’azienda o tecnici abilitati?).

Quel che pare certo è che l’attività minima da eseguire è un controllo periodico da parte di un responsabile aziendale per verificare da un lato che non sia stata modificata la geometria dello scaffale (tipicamente lo spostamento dei correnti) e dall’altro che non vi siano segni evidenti di danneggiamento, nel qual caso è necessario anche l’intervento di un tecnico abilitato per valutare se è stata compromessa la statica dello scaffale.

Per effettuare questi controlli può essere utile predisporre una check list per essere sicuri di non dimenticare nessun tipo di controllo da effettuare e che potrebbe, al tempo stesso, servire anche come registrazione dei controlli effettuati, infatti il Testo Unico, sempre all’art. 71 prescrive che “i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”. Vale la pena di ricordare, che la registrazione dei controlli effettuati, dimostra che gli stessi sono stati eseguiti solo se esiste la prova della certezza della data di esecuzione (ad esempio inviando l’esito del controllo da un indirizzo di posta elettronica certificata) se così non fosse la registrazione non ha nessun valore.

È importante ricordare che l’obbligo di controllo periodico, si applica a tutte le attrezzature presenti in magazzino, così, ad esempio, anche una semplice scala portatile a mano necessita dei sui controlli periodici adeguatamente registrati.

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3) Qualunque sia l’attività svolta è fondamentale eseguire un’attenta valutazione dei rischi, che deve permettere di individuare tutte le situazioni di pericolo, per poter adottare tutti gli accorgimenti necessari per la riduzione del rischio rilevato. Il primo pensiero quando si parla di rischio va alle possibili occasioni di incidente, e agli infortuni che ne possono conseguire (percorsi dei carrelli, percorsi pedonali, aree con presenza promiscua di pedoni e carrelli, movimentazione dei carichi con i carrelli, ecc.), o ad attività e luoghi che per definizione sono pericolosi (locale carica batteria, zone di magazzino con prodotti infiammabili, ecc.), e sicuramente è corretto non sottovalutare il potenziale rischio che in questi casi si può incontrare, ma il D.Lgs. 81/2008 pone particolare attenzione anche ad un altro aspetto: la movimentazione manuale dei carichi.

Quanto sia un punto fondamentale, e quanto sia stato fino ad oggi sottovalutato, si può facilmente intuire guardando le statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali annualmente pubblicate dall’INAIL:

  • Nel quinquennio 2008-2012, nel comparto Industria e Servizi è stata registrata una importante riduzione degli infortuni  (-22%), mentre è stato registrato un forte incremento delle denunce per malattie professionali (+35%), inoltre all’interno delle denunce per malattia l’incidenza di quelle relative al sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo è passata dal 46% del totale nel 2008 al 66% del totale nel 2012. Valutare il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, e il peso massimo movimentabile che quel rischio minimizza, è dunque fondamentale, il Testo Unico, oltre a dare una serie di prescrizioni per la valutazione, rimanda anche alle norme tecniche della ISO 11228 (parti 1-2-3).

La scelta del metodo di calcolo diventa fondamentale per una corretta valutazione, e tale scelta va eseguita sulla base di una serie di parametri quali:

  • il tipo di attività (in postazione fissa o in movimento),
  • la frequenza di sollevamento durante l’attività lavorativa,
  • la zona del corpo a rischio di sovraccarico (arti superiori, schiena, arti inferiori),
  • l’ergonomia generale della postura assunta.
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